CADUTE SU MARCIAPIEDE
Nel caso in cui il marciapiede sia occupato da manufatti che ne impediscono la transitabilità ed il cittadino sia dunque costretto a percorrere direttamente la sede stradale dell’Ente Pubblico deve ritenersi responsabile per i danni subiti dall’utente a causa di una caduta occorsagli a seguito di una insidia.
Laddove, contravvenendo ai propri obblighi, il Comune non garantisca, alla generalità dei cittadini, la usufruibilità del marciapiede, questi ultimi, in virtù del disposto di cui all’art. 190, 1° comma c.d.s. e del disposto di cui all’art. 20, comma 3° L.05.07.1995 n° 308, ben possono transitare sulla sede stradale ovviamente in prossimità del margine della stessa. Nel caso in cui, nell’utilizzazione della sede stradale, un utente, cadendo sulla copertura di un tombino resa scivolosa dalla sporcizia, si procuri delle lesioni personali, l’Ente Pubblico dovrà risarcire il danno ai sensi e per gli effetti di cui al’art 2051 c.c.