COMPRAVENDITA COEREDI

COMPRAVENDITA COEREDI

E’ impossibile per il coerede legittimario, che non agisce contestualmente a tutela della quota di riserva ad esso riservata ex. lege, fornire, per testimoni e per presunzioni semplici, la prova della simulazione di un contratto di compravendita immobiliare che è intercorso tra il de cuius ed altro coerede.

Nel caso in cui un coerede, legittimario, intenda far valere in giudizio la prova della simulazione relativa ( in quanto dissimulante una donazione) del contratto di compravendita che in precedenza è intercorso tra il de cuius ed altro coerede, nel caso in cui non sussista la c.d. scrittura di verità, questi, per non incorrere nei limiti probatori di cui all’art. 1417 c.c, deve contestualmente proporre, nei confronti del simulato acquirente, sia l’azione volta a far accettare la simulazione del negozio traslativo che in quella avente ad oggetto la tutela e la reintegra nella quota di legittima ad esso spettante (Cass. Civ. Sez. II 25.06.2010 n°15346 – Cass. Civ. Sez. II 07.03.2011 n°5386 – Trib. di Padova Sez. I Sentenza del 11.10.2012 – Trib. di Grosseto Sentenza del 19.07.2016


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