diniego porto d’armi
E’ illegittimo il provvedimento di diniego al rinnovato del porto d’armi per uso venatorio emesso dalla Questura qualora il diniego sia fondato solo ed esclusivamente sulla sussistenza di una risalente sentenza di patteggiamento.
Deve considerarsi illegittimo, e come tale va disatteso, il provvedimento con il quale la Questura nega ad un cacciatore il porto d’armi, per uso venatorio, poiché questi, in passato, ha patteggiato una pena con sentenza, assai, risalente nel tempo.Difatti, così ha recentemente confermato il TAR della Toscana con la sentenza n°01003/2016 del 17/06/2016, dal fatto che un soggetto, in passato, abbia riportato una sentenza ex. art. 444 c.p.p, in mancanza di altri specifici motivi, non si pùò certo far discendere, automaticamente, il diniego al rinnovo del porto d’armi per uso venatorio