IL CONDOMINIO NON E’ TENUTO A PAGARE I LAVORI ESEGUITI SE TALI LAVORI NON SONO STATI DA QUESTO COMMISSIONATI

IL CONDOMINIO NON E’ TENUTO A PAGARE I LAVORI ESEGUITI SE TALI LAVORI NON SONO STATI DA QUESTO COMMISSIONATI

Nel caso in cui vengano eseguiti dei lavori in un edificio condominiale il condominio non è tenuto al pagamento delle fatture che sono state emesse dalla Ditta esecutrice qualora l’esecuzione di tali lavori (peraltro di rilevante importo economico) non sia stata deliberata dall’assemblea dei condomini. Questo è il principio che è stato enunciato nella sentenza n. 639/2020, che è stata emessa dal Tribunale di Grosseto. Con tale sentenza il Tribunale ha revocato il decreto ingiuntivo in precedenza emesso in favore della Ditta esecutrice delle opere ed ha conseguentemente respinto la domanda creditoria da questa azionata avverso il Condominio sul presupposto che, nel caso di specie, il Condominio non aveva mai commissionato i lavori oggetto di causa, né aveva stipulato alcun contratto con la Ditta esecutrice. Infatti, dall’istruttoria, è emerso che tali lavori, all’epoca, o erano stati commissionati dal precedente Amministratore o da un condomino. In entrambi i casi, però, la Ditta esecutrice nulla può pretendere dal Condominio ha statuito il Tribunale, poiché delle due l’una:

  • o i lavori sono stati commissionati direttamente dall’ex Amministratore il quale però, in assenza di una delibera condominiale ed in assenza di prova dell’urgenza dei lavori, si deve ritenere che abbia operato senza poteri, c.d. “falsus procurator”. Il tutto, ai sensi degli art.li 1388, 1398 e 1399 c.c;
  • oppure, i lavori sono stati commissionati da un condomino. Anche in questo caso, in assenza di prova dell’urgenza dei lavori de quibus, il Condominio non può essere tenuto al pagamento degli stessi, non avendoli commissionati. La relativa obbligazione dovrà, pertanto, ricadere sul condomino committente, ex art. 1134 c.c.

Il pronunciamento in esame è di fondamentale importanza poiché con lo stesso si sancisce che laddove non si sia in presenza di lavori urgenti, e come tali improcrastinabili, si pone al riparo il Condominio dall’esecuzione, e dal conseguente pagamento, di lavori non discussi e non autorizzati in assemblea.


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