INAMMISSIBILE L’INCIDENTE DI ESECUZIONE

INAMMISSIBILE L’INCIDENTE DI ESECUZIONE

INAMMISSIBILE L’INCIDENTE DI ESECUZIONE INCARDINATO DALLA PROCURA AL FINE DI OTTENERE LA REVOCA DELLA SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA SE IL G.I.P. ALL’ATTO DEL PRONUNCIAMENTO DELLA SENTENZA DI PATTEGGIAMENTO CONOSCEVA I PRECEDENTI GIUDIZIARI DELL’IMPUTATO

Recentemente il G.U.P. del Tribunale di Grosseto è stato chiamato a pronunciarsi in merito all’incidente di esecuzione che e’ stato proposto dalla Procura della Repubblica al fine di ottenere la revoca del beneficio della sospensione della pena concesso all’imputato con la sentenza di patteggiamento in precedenza emessa dal G.I.P. Istanza, questa, motivata, nello specifico, dalla sussistenza, nel caso di specie, all’atto del patteggiamento, di precedenti sentenze di condanna dell’imputato con le quali questi aveva già beneficiato, per ben due volte, della sospensione delle pene irrogate nei suoi confronti. A seguito della discussione nell’ambito della quale e’ stato fatto osservare che l’incidente di esecuzione era inammissibile stante il fatto che all’atto dell’emissione della sentenza di patteggiamento il G.I.P. comunque ben conosceva tutti i precedenti giudiziari dell’imputato e stante il fatto che la sentenza di patteggiamento era ormai passata in giudicato, accogliendo, integralmente, tale tesi difensiva, pur rilevando l’erronea concessione della ulteriore sospensione della pena in favore del condannato, avvenuta con la sentenza di patteggiamento in esame, il G.U.P. del Tribunale di Grosseto ha osservato, però, che non avendo la Procura eccepito l’errore in cui era, evidentemente, incorso il G.I.P, impugnando per tempo la sentenza di patteggiamento, ne’ essendo tale rimedio ormai piu’ esperibile stante l’intervenuto passaggio in giudicato di tale pronunciamento, la procedura, di incidente di esecuzione, posta in essere per emendare il detto errore deve ritenersi del tutto inammissibile. Il tutto, in virtu’ di quanto e’ sancito in materia dalle S.U. della S.C. con la sentenza n° 37345 del 23/04/2015, sentenza, questa, richiamata dal difensore a tutela della posizione del condannato. In altri termini, cioe’, la sospensione condizionale della pena, all’epoca dei fatti, non poteva (e non doveva) essere concessa dal G.I.P. con la sentenza di patteggiamento ma, ad oggi, stante il passaggio in giudicato di detta sentenza, tale errore non e’ piu’ emendabile in danno del condannato che, quindi, continuerà a beneficiare della sospensione di che trattasi.

 


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